Art. 2.
(Modello organizzativo).

      1. Il Ministero della salute sancisce delle intese con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di articolare il modello organizzativo del sistema di assistenza sanitaria per gli adolescenti sui seguenti livelli:

          a) primo livello, identificato con i medici pediatri di libera scelta e con i servizi territoriali di medicina scolastica ed educazione sanitaria, con compiti di educazione sanitaria, prevenzione, filtro e trattamento delle condizioni più comuni nell'età adolescenziale sia in ambito individuale che collettivo, con particolare attenzione al mondo della scuola. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sviluppano dei progetti di salute dell'adolescente, in cui prevedono la stesura di bilanci di salute dedicati all'età adolescenziale, anche attraverso modalità

 

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di chiamata attiva. Tali bilanci sostituiscono le esistenti modalità di individuazione delle patologie adolescenziali. Al fine di svolgere queste funzioni, gli operatori coinvolti, costituiti in particolare dai pediatri di libera scelta, dai medici di medicina generale, dai pediatri di medicina scolastica, dagli infermieri pediatrici e da altre figure similari, devono possedere specifiche conoscenze e competenze di adolescentologia, accreditate da percorsi di educazione continua in medicina (ECM), certificati dalla Società italiana di medicina dell'adolescenza (SIMA);

          b) secondo livello, identificato con le strutture multidisciplinari localizzate all'interno dell'area pediatrica per l'adolescenza, che attivano, oltre a servizi ambulatoriali e di day hospital, un numero adeguato di posti letto per adolescenti in aree di degenza specifiche, programmate in base a dati epidemiologici regionali. Tali strutture sono dirette da un pediatra con riconosciuta competenza in medicina dell'adolescenza, anche sulla base di un percorso formativo e di accreditamento individuato dalla SIMA e validato dalle istituzioni sanitarie. Le strutture multidisciplinari hanno anche compiti di produrre cultura e di collaborare con le strutture di primo livello che si occupano di adolescenti in un modello integrato a rete attraverso l'utilizzo di appositi sistemi informativi e, ove esistenti, di avvalersi di quelli delle aziende sanitarie competenti per territorio.

      2. Con le intese di cui al comma 1 sono definite le modalità di passaggio assistenziale tra i medici pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale, nonché tra i reparti e i servizi pediatrici e i reparti e i servizi dell'adulto attraverso protocolli, sulla base di uno schema sanitario pediatrico, riconosciuti in ambito di contrattazione nazionale, che consentano al nuovo medico curante, oltre che la presa in cura dell'adolescente, anche l'acquisizione di informazioni socio-sanitarie corrette e rilevanti per la sua condizione di salute.
      3. Le strutture multidisciplinari di cui al comma 1, lettera b), provvedono alla transizione

 

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degli adolescenti affetti da patologie croniche complesse, che necessitano di essere presi in carico dai centri specialistici dell'adulto, secondo percorsi condivisi.